Sommario
- Denominazione e Sede
- Finalità e scopi
- Durata
- Domanda di ammissione
- Diritti e doveri dei soci
- Decadenza dei soci
- Organi dell’Associazione
- Assemblea
- Compiti dell’Assemblea
- Diritti di partecipazione
- Convocazione
- Validità assembleare
- Consiglio Direttivo
- Compiti del Consiglio Direttivo
- Convocazione del Consiglio Direttivo
- Dimissioni
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- I Revisori dei conti
- I Probiviri e Clausola Compromissoria
- Incompatibilità ed esclusioni
- Anno sociale
- Il bilancio e il rendiconto economico e finanziario
- Patrimonio ed entrate
- Sezioni
- Modifiche dello Statuto
- Scioglimento
Art. 1 – Denominazione e Sede
È costituita ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e del D.Lgs. 36/2021 e ss. mod. ed è attiva dal 1968 l’associazione sportiva dilettantistica denominata: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOLZANO SUB – SPORTTAUCHER CLUB BOZEN indicata anche con la sigla: A.S.D. BZ SUB – STC BOZEN.
L’Associazione ha sede in Bolzano, Via San Vigilio n. 17, non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili ed è attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiedere con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021.
Art. 2 – Finalità e scopi
L’Associazione ha lo scopo di praticare e propagandare la pratica di qualsiasi attività sportiva e/o ricreativa dilettantistica, riconosciuta dal CONI, dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS a cui richiede l’affiliazione e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l’egida e con l’autorizzazione delle singole Federazioni cui è affiliata, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica delle diverse discipline sportive; svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle diverse discipline sportive.
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOLZANO SUB – SPORTTAUCHER CLUB BOZEN cura in particolare la didattica e la diffusione della cultura subacquea scientifica ma anche sociale, relativamente all’ambiente acquatico in generale, lacustre, fluviale, torrentizio, marino.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina delle attività subacquee e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
Con l’affiliazione, l’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi.
Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS cui è affiliata dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOLZANO SUB – SPORTTAUCHER CLUB BOZEN è affiliata dal 1968 all’attuale Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – F.I.P.S.A.S. e tutti i soci verranno tesserati a tale Federazione.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
Art. 3 – Durata
L’Associazione avrà durata illimitata.
Art. 4 – Domanda di ammissione
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione all’associazione.
Possono far parte dell’Associazione soltanto le persone fisiche.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno farne domanda.
L’ammissione è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
- assenza di condanne penali per delitti dolosi;
- assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo.
Il Consiglio Direttivo decide, inappellabilmente, in ordine alle domande di ammissione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione. In caso di diniego, non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
Sono soci tutti coloro che sono regolarmente iscritti all’associazione.
La qualifica di socio, a seguito dell’accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo assieme al versamento della quota associativa, dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, a utilizzare le attrezzature e i servizi dell’Associazione nel rispetto dei relativi regolamenti e tutte le attività proposte dall’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOLZANO SUB – SPORTTAUCHER CLUB BOZEN.
Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto.
Il socio minorenne partecipa alle assemblee senza diritto di voto.
È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall’art. 6, che ne comportano la perdita.
I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.
Tutti i soci si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto dell’Associazione, le decisioni dell’Assemblea degli associati e a collaborare nel perseguimento e nell’ottenimento degli scopi dell’Associazione, nonché a mantenere un adeguato comportamento.
Art. 6 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dell’Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti;
- mancato versamento della quota associativa/rinnovo dell’iscrizione.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea dei soci, alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.
L’associato radiato non può essere più ammesso.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
Gli organi sociali sono:
- l’Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- i Revisori dei conti;
- i Probiviri.
La durata degli organi sociali è di anni 3 (tre).
Art. 8 – Assemblea
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Compiti dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro.
Per l’elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell’Assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.
L’Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l’Assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell’art. 11.
L’Assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma in caso di scioglimento dell’Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.
Rientrano inoltre, nelle competenze dell’Assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all’art. 11:
- approvare lo Statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 13);
- deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell’Associazione;
- deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’art. 28;
- deliberare in merito all’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario, il quale redige apposito verbale dell’Assemblea, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora l’Assemblea ne ravvisi l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell’Associazione e inserito in apposito libro verbali tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea.
Art. 10 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota sociale.
Il socio ha diritto a un voto.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio.
Un socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 11 – Convocazione
La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporne l’ordine del giorno.
In tale caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante avviso affisso all’albo dell’Associazione e/o mediante comunicazione telematica o altri idonei mezzi di comunicazione presso la sede della stessa almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita.
L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.
Art. 12 – Validità assembleare
Tanto l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque,sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 9 (nove) eletti dall’Assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario con funzioni di Tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
Il Consiglio Direttivo tiene le proprie riunioni ad intervalli non superiori a 80 (ottanta) giorni tra una riunione e l’altra.
Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie sedute degli esperti, anche non soci, senza diritto di voto.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.
Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all’anno, e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
- promuovere l’allestimento di attività agonistiche, didattiche, ricreative o sociali previamente approvate dall’Assemblea;
- provvedere alla gestione e al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla Assemblea;
- determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all’Assemblea dei soci;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare.
Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l’Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell’Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità; - adottare i provvedimenti di radiazione;
- curare l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente Statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l’Associazione;
- nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- attuare le finalità previste dallo Statuto.
Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.
Art. 16 – Dimissioni
Qualora, nel corso dell’esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell’ultimo eletto. In carenza di tale condizione l’Assemblea, appositamente convocata, provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo nel numero di consiglieri mancanti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’Assemblea straordinaria.
Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.
Art. 17 – Il Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’Associazione.
Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 (venti) giorni dall’elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione e inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 18 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Art. 19 – Il Segretario
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come Tesoriere, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 20 – I Revisori dei conti
Il collegio dei Revisori dei conti si compone di due membri e si rinnova ogni 3 (tre) anni, contemporaneamente al Consiglio Direttivo.
L’incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.
Il collegio dei Revisori ha il compito di controllare i bilanci, la contabilità, i rendiconti, gli inventari e ogni altro atto amministrativo della società, per accertarne la regolarità e il contenimento delle spese nei limiti del bilancio preventivo. L’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo è accompagnata da una relazione illustrativa del collegio dei Revisori dei conti.
Il collegio si riunisce, su richiesta di uno di essi, e comunque non meno di una volta all’anno. I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, su invito dello stesso, con facoltà di parola ma senza diritto di voto. Dalla nomina a Revisore dei conti non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Art. 21 – I Probiviri e Clausola Compromissoria
Il Collegio sociale dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, anche non soci della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOLZANO SUB – SPORTTAUCHER CLUB BOZEN, nominati dall’Assemblea dei soci. Esso, oltre ad avere funzioni di carattere disciplinare, stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti sociali, decide sulle controversie che dovessero svolgere in seno all’Associazione, pronunciandosi insindacabilmente nella interpretazione dello Statuto e dei regolamenti. Inoltre, funziona da commissione permanente per la revisione dello Statuto e dei regolamenti sociali, riordinando ed elaborando le proposte dei soci, da presentare per l’approvazione in una Assemblea straordinaria. Il Collegio si rinnova ogni 3 (tre) anni, contemporaneamente al Consiglio Direttivo.
In presenza di gravi motivi i soci che risultano provocare danni morali o materiale alla ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOLZANO SUB – SPORTTAUCHER CLUB BOZEN verranno deferiti dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri e saranno sospesi da ogni attività fintantoché il collegio, sentito il Consiglio Direttivo, si sia pronunciato in merito. Il Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni:
- deplorazione;
- sospensione per un periodo non superiore a sei mesi, che può essere accompagnato dall’invito a dimettersi dalle cariche ricoperte;
- espulsione.
Dalla nomina a Probiviro non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i soci medesimi, e non risolte dai Probiviri, saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, e il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bolzano.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subìto il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto e in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bolzano.
L’arbitrato avrà sede in Bolzano, il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
Art. 22 – Incompatibilità ed esclusioni
Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli direttivi di altre società affiliate.
Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
- coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
- coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- coloro che abbiano subìto squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.
Art. 23 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 24 – Il bilancio e il rendiconto economico e finanziario
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario.
Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.
Art. 25 – Patrimonio ed entrate
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea dei soci, dai contributi di enti e associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.
In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
Il patrimonio residuo in caso di scioglimento sarà devoluto a fini sportivi ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. h) D.Lgs 36/2021.
Art. 26 – Sezioni
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 27 – Modifiche dello Statuto
Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole dei 2/3 dei soci.
Art. 28 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Bolzano, 11/12/2023
Segretario Assemblea Mauro Tonellotto
Presidente Assemblea Gianfranco Mattei
Glossario
- FIPSAS
- Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato
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- Enti di Promozione Sportiva
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